Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dal 05/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Documentazione relativa all'impatto acustico

Allegato

Secondo la normativa vigente esistono attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico e attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico. In ogni caso deve comunque essere rispettata la quiete pubblica che, quale bene collettivo, è comunque condizione necessaria per garantire la salute e deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana). La Legge 26/10/1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per effetto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Attività soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico

Le attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico sono definite in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227

Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata se l'attività è permanente. La documentazione deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8).
Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore Se l'attività ha carattere temporaneo è possibile presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6).
Autocertificazione di rispetto dei limiti acustici Per le attività permanenti soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico, è facoltà dell'imprenditore autocertificare che durante l'esercizio dell'attività le emissioni non saranno superiori ai limiti stabiliti del territorio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4, com. 2 e Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5) fatte salve le specifiche disposizioni regionali previste per le singole attività e indicate all'interno della relativa guida al procedimento.

 

Attività non soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico

Per le attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico è comunque necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. In questo caso è possibile elaborare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5).